DUE DOCUMENTI DEL LIBRO ROSSO DI SUTERA
(La trascrizione è del paleografo Camillo Banesi)
1398, LA CITTA’ RITORNA LIBERA
VENDITA DEL CASTELLO DI SUTERA A GIOVANNI DE TORRES PER 120 ONCE


1398, LA CITTA’ RITORNA LIBERA

Martino, per grazia di Dio, re di Aragona, per la stessa grazia, re di Sicilia e dei Ducati di Atene e di Lepanto e duca, primogenito e governatore generale del Regno di Sicilia e di quello di Aragona; Maria, per la stessa grazia, regina del Regno di Sicilia e duchessa dei detti ducati.
Tutti e tre corregnanti colla medesima autorità espongono l'obbligo di dominare come è espresso nelle petizioni dei loro sudditi, le quali si fondano sulla giustizia e benignamente formulano 1e presenti lettere, per tanto colla serie dei privilegi fanno noto a tutti presenti e futuri: che per parte dell'Università della terra di Sutera la petizione presentata a noi conteneva: benché per il passato demmo e concedemmo a un certo Guglielmo Ramundo di Monte Cateno e suoi eredi la suddetta terra e castello di Sutera sotto il sigillo e titolo, che usavano generalmente i nostri privilegi, opportunamente, per il fatto che il nostro gloriosissimo principe signore re Giacomo, già re di Aragona e di Sicilia, usufruisse dei commodi della vita e possedesse il governo di questo regno, non senza una diligente considerazione, Noi badando essere espediente alla dignità regia, ed ai suoi sudditti, che vengano moderati i frutti demaniali e qualche volta non doversi alienare. Quel re comandò tanto per sé, quanto per i suoi successori ed eredi, di doversi astenere dalle donazioni di prescrizioni demaniali e per cura del medesimo signore Re Giacomo è stato ed osservato inviolabilmente nel regno predetto ed anche da noi confermato: che cioè la celebre terra e castello di Sutera fu già unita e aggregata allo stesso nostro demanio, quantunque questa donazione e concessione procedesse inavvertitamente e contro la forma che si oppone agli abitanti di quella terra. La detta concessione, fatta a Romualdo Guglielmo e suoi successori, come sopra, riguardo alla stessa terra e castello, venga, rievocata insieme alla terra e al castello suddetto, per le ingratitudini e i delitti di lesa maestà, che il detto Guglielmo Ranundo commise contro le nostre eccellenze in modo nefasto. Pertanto tornino nelle nostre mani, come legittimo possesso, nonostante la donazione fatta prima e le altre donazioni o alienazioni comunque fatte, per mezzo di noi o dei nostri predecessori comunque siano; la terra suddetta e il castello tornino patrimonio demaniale e siano tutelati in perpetuo con giustizia, per la quale i re regnano e i principi dominano. Noi ci siamo degnati benignamente di accogliere le petizioni della detta Università, tenendo conto della fede pura e donazione sincera, che tutti gli abitanti di detta terra dimostrarono e dimostrano verso i serenissimi signori nostri re predecessori. Per le ragioni accennate, che ci muovono a riavere la terra suddetta e il castello con tutti i diritti, onori, territori, terreni pertinenze e con un feudo di fave posto vicino alla stessa terra di Sutera, il cui territorio aggreghiamo ed uniamo. Cosicchè i redditi dello stesso feudo, custode del nostro castello, vengano conservati per questa custodia e anche tutti e singoli gli abitanti di detta terra siano aggregati al nostro demanio. Vogliamo che nel nostro demanio per sempre essi redditi rimangano, e che per nessuna ragione o necessità urgente possano in ogni tempo, per mezzo di noi e dei nostri eredi e successori essere separati, distinti dal nostro demanio. Secondo il tenore del nostro privilegio comandiamo fermamente ed espressamente a tutti e singoli i prelati delle chiese, devoti, conti, baroni, consiglieri, famigliari e a tutti gli officiali e le altre persone del nostro regno tanto presenti, quanto future; che la predetta terra e castello con tutti gli oneri ritornati al nostro demanio e che contengono il detto feudo di fave, possediamo e vogliamo possedere per sempre, appartenenti al nostro demanio già detto, non ostante alcune contraddizioni, donazioni, concessioni o permessi dati da noi o dai nostri predecessori in qualsiasi modo, ceduti a un certo Guglielmo Ramundo e ai suoi eredi. Pertanto le cose predette cessano, sono cassate e divengono nulle e con questo privilegio, di certa nostra scienza e potestà regia assolutamente cassiamo, rendiamo irrite e annulliamo del tutto, di modo che in nessun tempo in giudizio e fuori, abbiano alcun valore, ma per le cose cassate, rese nulle, irrite, si abbia a testimonianza di questo fatto, che tale privilegio vogliamo sia munito del nostro sigillo.
Re Martino, dato a Catania per mezzo del nobile Bartolomeo De Inenio, soldato del Regno di Sicilia, cancelliere, consigliere, famigliare, etc. nostro fedele.
Anno dall'Incarnazione di Cristo 1397. A dì 21 febbraio.
Indizione VI - Anno II del nostro Regno e del detto re di Aragona; VI del detto regno di Sicilia; XXI del detto di Aragona.
Il signore re comandò a me Giacomo De Aricio in consilio.
Registrato XI^ cancelleria - Registrato XVIII del protonotario. Registrato nella Cancelleria, Registrato presso i protonotari.
Dagli Atti di un certo magnifico notaro Antonio Lorre, presso di me Stefano Ceraulo esistenti, come conservatore tra gli atti di alcuni notari morti, tra i quali fu trovato e registrato il sopradetto privilegio.

VENDITA DEL CASTELLO DI SUTERA A GIOVANNI DE TORRES PER 120 ONCE
A dì 18 luglio - Indizione XIV - 1466 -

Gli egregi signori Antonio De Greco, Pietro De Lure e Pietro Di Alberto, sindaci e procuratori dell'Università della terra di Sutera, per supplire alle necessità note e pubbliche della sacra e reale Maestà, provvedere alle passività e sostenere le spese da parte della sacra e reale Maestà; allo scopo di soggiogare i ribelli del principato di Catalogna ed allontanare dal medesimo gli emuli confinanti con il suddetto principato della soprannominata sacra Maestà; per ricomprare, ricattare dalle mani degli eredi di un certo Giovanni De Torres la Castellania della terra suddetta, già venduta dalla detta regia Curia a1 soprannominato Giovanni, per il prezzo di once 120; la suddetta Università avendo bisogno di denari e non potendone avere a minore interesse se non vendendo le infrascritte rendite; i soprannominati signori in qualità di procuratori d'innanzi a noi giurarono esser vero quanto sopra. Pertanto oggi, giorno già stabilito, i citati sindaci e procuratori della detta Università della terra di Sutera, con autorità infrascritta ed altra da farsi dagli infrascritti rappresentanti 1'Università della suddetta terra di Sutera; cioè Antonio Villanova, Giovanni Volanti giurati, Giovanni De Sores vicecapitano, Gerardo Del Pozzo giudice della curia civile, Antonio Greco De Patti, Raìmondo di Schifano nobile, Ruggero Spatafora, Giovanni Spatafora, Pietro De Lure, Salimbene Greco, Giovanni Greco, Guglielmo di Aliberto, Pietro di Aliberto, Antonio-Giovanni di Cammarata, Don Giovanni De Amico prete, Paolo di Squillace, Jaimo di Squillace frate, Giovanni De la Manna, Giovanni di S. Angelo, Antonio di S. Germano, Giovanni di Squillace minorenne, Luca di Marco, Lodovico De Corrao, Antonio Lo Gervito, Pino Vaccaro, Pietro di Aliberto i1 grande, Giovanni di Provinzano, Certo di Firenze, .. . . . . . . vaccaro, Antonio Vaccaro, Giacomo di Firenze …….. randagio, Paolo Volanti, Giacomo di Mazzara, Antonio Vaccaro, Bartolo Vaccaro, Niccola Vaccaro, Pietro di Corrao, Pietro Schifano, Giovanni La Buria minorenne, Giovanni La Buria, Manfredi di Schifano, Giovanni De Cassenti, Simone De Cassenti, Manfredi La Castella, Lorenzo di Ferrato, Pietro di Matoza, Pietro-Giacomo di Squillace maestro, Orlando Cosentino, Nicola di Squillace, Pietro Bollavia, Giovanni di Squillace, Giovanni Pipino, Nicola De Cassenti, Palmiero Pipino, Palmiero di Randazza, Giovanni Vaccaro, Pietro Cacaduro, Antonio di S. Angelo, Matteo De Scarlata, Antonio di Castello, Giovanni Vaccaro, Enrico-Pietro della Pace, ovvero La Pacerella, Pietro La Castella, Scalone di Provinzano, Matteo di Benaccolto, Salvi Vaccaro, Matteo di Giuliano, Antonio de Frati, Arrigo-Pietro De Vita, Pasquale De Vigna, Pietro De Vigna, Pietro Bellavia, Lemmo Cacaduro, Guglielmo Cacaduro, Guglielmo di Nicastro, Manf'redi di Padalino, Simone Ingarogia, Giovanni di Accudi, Andrea di Provinzano, Guglielmo Lattuga, Antonio di Giuliano, minorenne, Lorenzo Lo Brutto, Paolo Cappalunga, Bonaparte di Nicastro, Nardo Lo Indelicato, Pietro di Schifano, minorenne, Giovanni di Cammarate, Matteo di Cammarate, Pietro Squillace minorenne, Palmiero di Specchi, Simone Malta, Giovanni di Pagano, Pietro di Cagliari, Guglielmo di Cagliari, Pietro Bellavia, Franco di Palombo, Antonio Cacaduro, Giovanni di Varturo, Paolo di Randazzo, Bartolomeo Bellavia, Federico di Squillace, Guglielmo di Aliberto, Nicola di Lamanzia, Pietro di Paolino, Antonio Savarino, Certo Guglotta, Jaimo di Noto, Bernardo De Spera, Nicolosio di Aliberto, Pietro di Nicastro, Pietro di Mazzoco, Pietro Ingrao Antonio di . . . . . . . , Tommaso di Marco maestro, Enrico Borsa, Lorenzo di Arnuni, Jaimo di Nicastro, Antonio di Nicastro, Giacomo Viza, Giovanni di Aliberto, Natale Vista, Giacomo di Noto, Paolo di Noto, Matteo di Arnuni, Giovannî Sannara, Antonio Taybi, Giovanni di Arnone e Giovanni di Agnello, come risulta dalla procura firmata, che é in possesso del notaro Giacomo del1a Specia della stessa terra.
Il giorno 6 del corrente mese in presenza di me notaro e dei testimoni sottoscritti spontaneamente, tanto a nome dei citati signori e della suddetta Università, nonchè a nome proprio di tutti i ricordati in questa procura rattificarono in solido e si obbligarono sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i loro beni e anche i più ragguardevoli dei citati signori si obbligarono in solido alle cose sottoscritte a nome proprio. Essi stessi presenti promisero di rattificare e vendettero, e a titolo della stessa vendita, concessero l'uso lecito ai magnifici signori Cristoforo De Benedetti maestro segreto del Regno di questa Sicilia e ad Antonio di mastro Antonio soldato regio e ai cittadini palermitani presenti, dai quali solennemente si consegneranno le annuali rendite e proventi di 28 once con tutti i singoli diritti e proprietà della citata terra e segreteria di Sutera, con una speciale obbligazione riguardante gli introiti e l'intera segreteria con tutti i redditi.
I soprannominati procuratori, a nome dei citati signori, stabilirono precariamente a nome dei citati magnifici compratori e loro eredi di tenere e possedere, ancora oggi, per i medesimi procuratori-compratori, dall 'illustre ed eccellente signore Don Lopsimen Durrea Viceré e procuratore della sacra reale Maestà del signor nostro Don Giovanni, per grazia di Dio, Re di Aragona e di Sicilia; anche il tenore del contratto di vendita riguardante gli introiti della segreteria firmato tra il medesimo illustre signore Vicerè e i prefati sindaci e procuratori, poco prima in potere dell'illustre Antonio Sollima, Segretario del Re ….. Raccolti tutti gli altri esigibili regii, vicini, personali, taciti ed espressi ed emergenti a qualunque titolo. I sopraddetti procuratori e sindaci a nome di tutti i soprannominati e successori promisero, stabilirono e si obbligarono solennemente ai detti magnifici compratori in solido presenti, contraenti per sè e per i loro eredi e successori di dare, pagare, di assegnare integralmente o di fare assegnare integral-mente o di fare assegnare i suddetti redditi di 28 once in moneta palermitana con rischio e pericolo e a spese dell'Università ogni anno in due rate; una, cioè, nel mese di febbraio e l’altra nel mese di Agosto dell'anno prossimo - Indizione XV.
Tuttavia, cominciando la prima rata nel mese di agosto venturo e così di seguito in ciascun anno, eccettuate le dilazioni, le ragioni, le allegazioni e gli opposti sotterfugi e frodi di qualunque genere, eccettuato un intervento regio comunque si opponga, rinunziarono, con ispeciale patto ed espressamente rinunziano con giuramento, che se per caso i suaccennati annuali redditi di 28 once ogni anno non fossero pagati dalla soprannominata Università e suo legittimo rappresentante o da altri dei nominati venditori, ovvero da quelli che devono firmare, ratificare la presente vendita e obbligarsi come sopra ai sopradetti magnifici compratori, ovvero a persona da esse autorizzata e a nome di altri in solido con eseguire a pieno ed intero pagamento subito, senza altra intimazione, interpellazione, notificazione, o protesta. Trascorso ciascun termine, sia lecito agli stessi compratori ed altri di essi in solido, eredi o successori o persona legittima agire, tanto contro i prefati procuratori e signori citati nella sopradetta procura, quanto contro i beni della detta Università …. si potrà per l'esecuzione di queste spese ricavare il necessario dai detti annui redditi di 28 once e per quella somma e quantità che alla fine del tempo non sia stata pagata.
Questo per il prezzo e per l'intero pagamento di 280 once di oro, che i citati egregi venditori hanno affermato di possedere e di aver ricevuto dagli stessi egregi compratori per mezzo di Caneo Giovanni di Costanza; una metà in oro, o in argento a scelta degli stessi compratori; e un’altra metà in spiccioli, e, senza le quali 280 once, i soprannominati sindaci e procuratori non potevano affatto supplire alle necessità della citata reale Maestà. Rinunciano alle 280 once non ricevute e ad ogni speranza di averle, come sopra, attenendosi alla seconda legge del Codice di rinuncia di vendita e di ogni altra cosa compresa nel Diritto. Rinunciando per motivo di questa vendita ed alienazione i citati sindaci e procuratori, a nome dei signori ricordati di sopra, diedero, chiedettero e concessero, danno, cedono e concedono ai soprannominati egregi compratori presenti e contraenti a nome proprio e a nome degli eredi e successori in perpetuo i detti annui redditi, di 28 once con tutti e singoli diritti, azioni e ragioni utili, dirette, miste, tacite ed espresse, reali e personali che riguardano i diritti civili, sia misti, ordinari o straordinari, od altri di qualsiasi genere concernenti la suddetta Università. I competenti in qualsiasi modo in virtù ed autorità del contratto di vendita o di compera con tutti gli stessi diritti e ragioni, anche a nome dei magnifici compratori possano agire, ricevere, difendere e difendersi; e chiunque di essi possa in solido, in giudizio e fuori, tutte le altre cose necessarie ed utili di qualsiasi genere riguardanti i magnifici venditori a nome dei soprannominati sindaci e della detta Università come sopra. Gli eletti procuratori citati, a nome dei soprannominati nella procura, come risulta di sopra, promisero in solido di tenere e possedere quei diritti in pro dei detti magnifici compratori e di ciascuno di essi a nome di quelli eleggono anche i detti magnifici compratori, veri padroni e procuratori in proprio possesso; per modo che in questi compratori, nonché nei loro eredi e successori si intenda passato il dominio diretto, ovvero utile delle cose vendute, come sopra, e uno di essi abbia soltanto la potestà a chiedere gli accennati annui redditi di once 28.
Per avere da quindi innanzi dagli accennati magnifici procuratori e loro eredi e successori i detti annui redditi di once 28, ogni anno per tenere, possedere, ricevere, raccogliere possono vendere, alienare, permutare dette cose e ciascuna parte di esse da farsi tanto tra i vivi, quanto nelle ultime volontà di essi, come di cosa propria giustamente acquistata, come meglio più utilmente, più fermamente e più sicuramente si possa dire, scrivere, dettare, intendere e pensare, per commodo degli stessi magnifici compratori ed altri di essi successori ed eredi in solido secondo che detta Università, in virtú del contratto di compera potevano fare avanti la presente vendita, possano e potranno in seguito quando che sia in futuro.
I suaccennati egregi venditori promettono a nome dei sopraddetti magnifici compratori presenti e contraenti per se stessi e per i loro eredi e successori, promettono riguardo ai detti annui redditi di once 28 di sopra venduti e di ciascuna parte ........ a nome . , . . . . nè contro alcuno direttamente, o indirettamente, e in nessun tempo intentare questioni, non ché muovere e farla intentare, o a chi la vuol muovere, non consentire in qualunque modo, o impedire con tutte le forze che da altri si faccia; vollero e vogliono che i detti redditi, venduti come sopra, siano sempre e in ogni tempo legittimamente difesi, garantiti ed incolumi da ogni calunniante ed intrigante persona in luogo della Curia e dell'Università, nonchè intendono agire a spese della detta Università contro ogni persona calunniatrice ed intrigante per risolvere questioni, petizioni a nome proprio e a nome di altri. Per lo dare, ricercare, appellare e supplire espressamente le cose rimesse, anche se ingiustamente o di fatto, i detti redditi verrebbero svincolati per patto solenne dai detti venditori nominati di sopra, che rinunciarono con giuramento.
Si convenne per mezzo di un patto firmato dagli stessi contraenti: che il presente contratto possa cambiarsi, mutilarsi, correggersi ed emendarsi una volta e anche più, secondo il parere di un sapiente, non mutata la sostanza di fatto in favore dei detti compratori. Ebbe luogo anche una solenne stipulazione per modo ché, se la detta Università volesse, sempre e quando che sia in perpetuo ricomprare i detti annui redditi di once 28 dalle mani e dal possesso di detti magnifici compratori o da ciascuno di essi per il medesimo prezzo di 280 once, la detta Università possa, senza alcuna contraddizione, riscattarli in vantaggio della stessa Università, a patto che non alleggerisca alcuno prima dell'intero versamento del prezzo pagato in quella moneta ……. in unica rata.
Eleggendo i predetti compratori liberamente, senza alcun sequestro o impedimento insieme con tutte le spese; ed esibita la rata di detti redditi fino al giorno della ricompera; pagato i1 quale prezzo con tutte le spese e la rata dei detti redditi, a nome degli stessi compratori, i suaccennati redditi siano del tutto quietanzati, liberi e sciolti e la sopradetta Università sia del tutto libera da ogni obbligazione, ipoteca e pagamento. I magnifici procuratori siano tenuti, e così di seguito, verso gli attuali compratori, presenti e contraenti, a nome come sopra, fare e firmare il contratto di vendita. Promettono in solido, con un patto stipulato fra essi, ai detti magnifici compratori: che i signori citati nella presente procura, a nome proprio impegneranno i propri beni presenti e futuri a far rispettare e osservare tutte e singole le cose citate, entro dieci giorni dalla vendita; e a tutte le singole cose sopraddette promisero di attendere etc …….. sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni della detta Università e dei citati signori ricordati nella predetta procura. I sopradetti venditori rinunciano al beneficio da convenirsi, come primo e più importante; dal beneficio della nuova costituzione intorno ai due rei etc. . E giurarono etc..
Testimoni : Il magnifico signor Pietro Speziali …………….. de la Maurella, Luca Pollastra, segretario il signor Gerardo Aglata.
La presente copia è stata estratta da, me Notaro Giovanni Luigi ………….. dagli atti di un certo nobile notaro Giacomo del Conte di Palermo,
Facciamo fede ed attestiamo che il nobile Giovanni-Luigi Quartarano, nominato in fondo al suddetto contratto, fu Conservatore degli atti di un certo notaro Giacomo del Conte ed é pubblico notaro, il quale esercita fedelmente il proprio ufficio ed ai suoi atti e scritture gli si attribuisce una fede non dubbia.
In conferma di ciò noi comandammo che fosse fatto il presente e lo munimmo del sigillo della nostra Università, che è in fondo.
Dalla felice città di Palermo a d 10 settembre - XI Indizione - 1552.
Antonio Cifaglono, maestro notaro.
Al margine si legge : vendita del Castello della terra di Sutera, fatta dall'Università di Sutera a Giovanni De Torres per il prezzo di 120 once. Il castello di Sutera fu venduto la prima volta a Giovani De Torres per il prezzo di 120 once.


Ritorna alla Home Page